Questa si è Carta di Luogo in el giudicato di Kallari in su l'isula
di Sardignia per lo re d'Aragona.
Primo. Deli tradimenti e conspiratione.
Ordiniamo che qualunque persona, livero u vero servo, fusse trovato
in alcuna conspiratione, tradimento u vero tractato fare con alcuno nemico
del re d'Aragona u vero altra persona per lo quale si perdesse u perdere si
potesse alcuna terra, giurisdictione u onore del re d'Aragona u vita u men-
bro d'alcuno che fuisse signore u officiale in quello regno per lo re d'Arago-
na, faccianone li signori che fino in quello regno per lo re d'Aragona la loro
voluntade d'uciderlo u d'apiccarlo u condannarlo secondo la
qualità del
peccato.
Secundo. Deli furti.
Ordiniamo che se ad alcuna persona fie provato dinansi ali signori al-
cuno furto, paghi lo furto che elli a facto a colui a cui l'a facto. E li signori
per lo re d'Aragona siano signori di fare di la persona di colui che ae facto
male: se lo furto vallesse ultra libre XV, e non paga libre cento d'aquilini in-
fra tre mesi poi che fi condempnato, che li ochi li siano cavati. E se lo dicto
furto vallesse mino di libre XV, e non paga libre XXV, che lo dicto malefac-
tor sia ciottato e cercellato.
VII. Dele forse.
Ordiniamo che se ad alcuna persona fusse provato che levasse ad al-
trui alcuna cosa per forsa, o che battesse alcuna persona in villa u fuor di
villa, paghi per pena a lo re d'Aragona da soldi XL infine
libre X, a volontà deli signori di Kallari, e non abbia pena la villa, salvo che se fosse in strada
publica facta alcuna rubbaria. lo rubbadore sia inpicchato per la gola, s'elli
non paga libre CC d'aquilini infra tre mesi poi che condempnato, e menda lo
danno che avesse facto a chi l'avesse ricevuto. Et questo s'intenda da sardo
a sardo; et si fosse da sardo a terramagnese, o sservise lo Breve del re
d'Aragona, di quelli maleficii; et di ciò si dia piena fede al magiori et due
iurati almeno di quella villa cum loro iuramento.
VIII. Di chi ardesse prato di cavallo.
Ordiniamo che se alcuna persona a cui fusse provato ch'elli ardesse
alcuno prato di cavallo, s'elli è livero paghi libre XXX a lo re d'Aragona, e
se lo suo non vallesse tanto siali tolto ciò che se li trovasse del suo, e stia in
bando fuore de la terra uno anno. Et s'elli è servo et abbia unde possa paga-
re, paghi libre XX a lo re d'Aragona. E s'elli non avesse unde pagare, sia
ciottato et acercellato.
XXX. Del tocchare la muglie d'altrui.
Ordiniamo e stantiamo che si alcuno livero magiorale, o livero di pa-
niglio, o livero di vestare, o livero mungiargio, o liberato, al quale fusse
provato per lo magiore et tre giurati di li miglior di la villa, cun loro iura-
mento, ch'elli fottesse alcuna moglie d'altrui, e facesseno figliuoli, li dicti
figliuoli del dicto marito siano servi; e per la forsa la quale fae, abbia la si-
gnoria a fare quello che dice Carta di Luogo.
XXXI. De servo che avesse a ffare cola moglie d'alcuno livero maiore.
Ordiniamo che se alcuno servo fottesse alcuna moglie d'alcuno livero
maiore e fusseli provato per lo magiore e tre iurati deli migliori de la villa
cum loro iuramento, sia condempnato in libre XXV infra uno mese, incomin-
ciando lo mese lo die che fi condempnato. E se non pagasse siali cavato uno
occhio e sia ciottato e acercellato; e la femmina sia afrustata.
XXXII. Del servo che avesse a ffare cola moglie d'alcuno livero di vestare, o di
mungiargio, o di paniglio, o di liberato, o d'alcuno servo.
Ordiniamo e statuimo che se alcuno servo fottesse alcuna moglie d'al-
cuno livero di vestare, o di mungiargio, o di paniglio, o di liberato, o d'alcu-
no servo suo pari, sia ciottato e acercellato, e li figliuoli che facesse si perda
e rimagnano al dicto marito.
XLVIII. Di coloro che isforsano la moglie d'altrui.
Ordiniamo che qualunque persona isforsasse alcuna moglie d'altrui o
vero pulcella o vedova, se elli è livero magiorale o servo di capudu, sia con-
dempnato per la moglie d'altrui libre C in denari aquilini minuti. Et per la
pulcella o vedova paghi libre 1 di denari e torni la dicta condempnagione a lo
re d'Aragona s'elli fusse loro provato per lo maggiore e per tre giurati di la
villa là u l'ecesso fusse commesso, e per dicto de la femina per loro sara-
mento. E quelli che isforsasse la pulcella e no la piglia per moglie e non paga
la condempnagione, sia appichato per la gola. Questo medesmo sia facto di
quelli che isforsasse la moglie d'altrui: se non a unde pagare, che s'appichi.
LXXI. Deli furti facti per li mercatanti.
Ordiniamo che se alcuno mercatante che facesse mercantia di fuora
per le ville, fusse trovato alcuno furto che fusse facto, o elli meni con seco
chi li l'a venduto o dato, o elli paghi lo furto si come si contiene in Carta di
Luogo.
LXXII. Deli mercatanti falsi.
Ordiniamo che se ad alcuno mercatante si trovasse alcuna mercantia
falsa, sia condempnato libre C di denari aquilini minuti per lo re d'Aragona,
e a suo uuopo. E se non ae unde pagare per sè u per altrui, siali tagliata la
mano.
LXXV. Deli furti.
Ordiniamo che catuno magiore lo quale sapesse alcuno furto che si fa-
cesse da alcuna curatoria a l'altra, sia tenuto di prendere et tenere lo dicto
furto infine a la prima corona. Sì veramente che quello cotale maggiore in-
lari per lo re d'Aragona, e quello furto a la prima corona che si facesse, lo
dicto magiore sia tenuto di rapresentare, et quello modo che in quella coro-
na si piglierà di quello furto, si debbia fare et osservare
infine che verrà lo
padrone del furto, a pena libre X.
LXXVI. Deli furti.
Ordiniamo che se alcuno famigliale lo quale facesse alcuno furto o al-
cuna forsa, se elli è livero maiorale, o servo di capudu, cioè servo sinischal-
co, vada a corona sicuro dal signore. E se elli fi provato, paghi lo danno a
chi l'arà facto. E si a corona non andasse, sia tenuto, colui
con cui starà, di
cacciarlo da sù; e se cacciare non llo vollesse, paghi lo danno
che averà fac-
to. E se elli fusse suo servo, si lo debba menare a corona a fidansa del si-
gnore. E se colui che ave avuto lo danno si richiamasse del signore del ser-
vo che elli lo facesse fugire, o apiactare malitiosamente, et provalo, sia te-
nuto lo signore del servo d'insegniarlo dicto servo in croce di chiesa, cioè di
ferro caldo. E nondimeno paghi lo danno a chi l'a ricevuto. E possa la si-
gnoria per lo re d'Aragona, ne faccia la ragione.
LXXXV. Di coloro che battesseno le femine.
Ordiniamo che se alcuna persona battesse alcuna femina maritata, e
cavasseli sangue, e fusseli provato, sia condempnato libre XXV di denari
aquilini minuti. E se lli facesse perdere menbro, perda quello stesso menbro
elli et se non paghi libre cento di denari soprascripti a lo re d'Aragona. Sal-
vo che si lo marito battesse la moglie, e non perdesse membro, che non ab-
bia pena nulla. E si perdesse menbro, sia condempnato lo marito
sì come scripto di sopra.
LXXXXV. Di coloro che uccidesseno l'uno l'altro.
Ordiniamo e statuimo che si alcuno livero o alcuno sardo uccidesse
l'uno l'altro, o vero alcuno homo, e fusseli provato per lo magiore de la vil-
la et tre iurati in de la quale villa o suo saltu lo maleficio fusse commesso,
cum loro iuramento. Si colui che fie ucciso fie servo, mendi dell'uno servo
due servi a colui di cui fie lo servo. E se non ha di che, torni ello servo di
colui di cui era lo servo morto. E s'elli non vuole essere servo, paghi al si-
gnore del servo morto, per mendo, quello che tre buonomini de la villa del
morto per loro saramento dirranno che paghi. Li quali tre buonomini chia-
mino li signori dil regni di Kallari. E nientemeno lo dicto malfactore paghi
a lo re d'Aragona, per lo dicto maleficio, libre CC di denari aquilini minuti; e
la universitade di la villa se non prendono lo malfactore paghi ancho a lo re
d'Aragona libre cento d'aquilini piccioli; e li beni del malfactore siano si-
gnati e apropriati a lo re d'Aragona. E se 'l malefactore vollesse ritornare,
possa ritornare da inde a mesi VI, e paghi a lo re d'Aragona li dicte libre CC,
e sianoli restituiti li beni suoi dal dicto re. E se non tornasse al dicto termine
dei sei mesi, e non pagasse le dicte CC libre a lo re d'Aragona, possa far
vendere li dicti beni e a se rectinere e pagarsi infine de la dicta
quantità. E la
moglie del dicto malfactore possa difendere la metà di tucti li beni che in-
sieme avesseno parati e acquistati secondo usansa di sardi. E se lo dicto
malfactore è in forsa de lo re, abbia termine di pagare le dicte libre CC mesi
tre; e se no li paga sia appichato. Questo è agiunto in questo capitulo: che si
l'omo fusse morto in de la villa, u presso a la villa ad uno miglio, che li ho-
mini di quella villa paghino libre C. E se fusse più
d'uno miglio a la lunga li-
bre XXV e non più. E se in de la villa avesse mino de homini, o vero condu-
mi C, che quelli condumi paghino soldi XX e non
piùper conduma. E quello
medesimo sia et intendase di qualunque sardo uccidesse l'altro. E si alcuna
persona offendesse alcuno de li infrascripti officiali, cioè judice di facto, ar-
mentaio, o magiore, essendo a l'officio, le pene si debbiano radoppiare in
quelli malefactori.
LXXXXVI. De facto di traere saugue ad altrui.
Ordiniamo che se alcuna persona percutesse alcun'altra persona d'al-
cuna cosa che sangue non n'escisse, paghi per pena a lo re d'Aragona libre
III. E s'elli percutesse alcuno di ferro, legno o vero pietra che sangue
n'escisse, o a taglio o a punta che sia, paghi a lo re d'Aragona libre XV. E si
di mano che sangue non n'iscisse, C soldi. E se percotesse in del volto di
ferro, pietra, o vero legno o alcun'altra cosa, che segno vi rimangna, salvo
che di mano, paghi libre XXV. E si perde membro, paghi libre L. E si non pa-
ga libre L, perda quello stesso membro.
LXXXXVIIII. Dele cuoia de li buoi.
Ordiniamo che nulla persona possa ne debbia comperare alcuno coio
di bue domato, o di vacca, o di cavallo, u di giumenta, se none in presensa
di tre buoni homini de la dicta villa, u dui almeno; e sse fusse provato, pa-
ghi a lo re d'Aragona soldi C. Et quello medesmo observi in el venditore. E
che ciaschuno maggiore debbia avere apud sè uno .P. de ferro cul quali in
presentia de li soprascripti buoni huomini debbia suggillare ogni cuoio che
si vende e compera in de la villa, et dimandare a sapere unde l'ebbe lu
cuoio. E si trovassi che in questi cuoia n'avessi alcuna di fura, debbia pren-
dere colui che inanse lo rechasse, e presentarlo a li signori del regno di Kal-
lari per lo re d'Aragona. E li signori soprascripti ne facciano l'officio loro
come usato et sub Carta di Luogo, et usansa sardischa, et ordinamenti suoi.
E se alcuno cuoio si trovasse venduto e comperato che non fusse sugellato,
paghi lu comperatore del cuoiuo a lo re d'Aragona libre X. E altretanto chi
vendesse. E ciascheduno magiore sia tenuto cusí denuntiare si contrafacien-
te, a pena di libre V. Per la quale sugellatura d'ogni cuoio possa avere et
prendere lo dicto magiore per suo officio, da chi sugellare lo facesse, denaio
I. E se a nessuna persona, fuora de li maggiori, si trovasse alcuno de li dicti
.P., po che questo capitulo fie lecto in corona, siali tagliata la mano ricta o
paghi libre XXV per pena a lo re d'Aragona.